ANDREA SCOZZAROAvvocato immigrazionistaLeggi le recensioni su Google |
L’avv. Andrea Scozzaro offre assistenza legale in ambito di diritto dell’immigrazione e penale, oltre a consulenza e formazione a richiedenti asilo e centri di accoglienza.
Dal 2014 lavora presso il suo studio in Torino nel settore del diritto dell’immigrazione e, nello specifico, nell’ambito dei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato o asilo politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria), ricorso contro l’espulsione, rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e visto d’ingresso, domanda di cittadinanza italiana, ricongiungimento familiare e adozione di maggiorenne.
Dal 2018 lavora inoltre nel campo del diritto dell’immigrazione spagnolo presso il suo studio di Valencia.
Andrea Scozzaro ha studiato all’Örebro University (Svezia) e all’Universidad de Vigo (Spagna) e si è laureato in giurisprudenza nel 2012 presso l’Università del Piemonte Orientale di Alessandria. Dopo aver frequentato un master in Diritto, Economia e Finanza, ha iniziato il tirocinio forense nel 2014. Esercita attualmente la professione di avvocato nel campo del diritto dell’immigrazione e penale. Dal 2014 partecipa alle attività della Human Rights and Migration Law Clinic – organizzata da International University College of Turin, Università degli Studi di Torino Università del Piemonte Orientale – collaborando alla redazione dei report sulla giurisprudenza dei giudici di pace in materia di immigrazione per le sedi di Torino, Napoli e Bologna. Con una solida formazione in filosofia del diritto, scrive e pubblica articoli in materia di diritto internazionale e social justice.
Carla L. Landri., Andrea Scozzaro, Ulrich Stege, Maurizio Veglio, Ricerca sui provvedimenti in materia di espulsione e trattenimento emessi dal giudice di pace di Torino: anno 2015, Diritto, DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA 2 (2017);
Giulia Fabini, Andrea Scozzaro, Ricerca sui provvedimenti di convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera, delle misure alternative al trattenimento e delle misure associate alla partenza volontaria emessi dal giudice di pace di Bologna: anno 2015, DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA 2 (2017);
Federica Boggio, Rosalba Botta, Anastasia Franco, Carla Lucia Landri, Cristina Pidello, Andrea Scozzaro, Osservatorio sulla giurisprudenza del Giudice di Pace in materia di immigrazione: Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, LEXLIUM (2014), www.lexilium.it/pubblicazioni/;
Andrea Scozzaro, Labour Standards in International Law: All States Should Have an
Obligation to Punish Misconducts of Multinational Enterprises Under International
Customary Law, CUNY LAW REVIEW FOOTNOTE FORUM 19, 2 (2016), www.cunylawreview.org/.
L’art. 4, c. 1, D. Lgs.286/1998 disciplina l’ingresso dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato italiano. La possibilità di effettuare tale ingresso è subordinata all’ottenimento di un visto (nella forma di un timbro o di un adesivo apposto sul passaporto) rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane nel Paese di origine o di stabile residenza dello straniero.
Esistono varie tipologie di visto, corrispondenti al motivo dell’ingresso dello straniero in Italia (ad esempio motivi familiari, di turismo, studio, lavoro subordinato, ecc.). Per il rilascio di ciascun tipo di visto sono previste dalla normativa italiana requisiti differenti, da valutare caso per caso.
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Il diritto di asilo politico trova in Italia fondamento costituzionale nell’art. 10 della Costituzione repubblicana, che al comma 3 stabilisce: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
Tali “condizioni” sono precisate dai decreti legislativi 251/2007 (di recepimento della direttiva della Comunità Europea 2004/83, cd. “Direttiva sulle qualifiche”) e 25/2008 (di recepimento della direttiva della Comunità Europea 2005/85, cd. “Direttiva sulle procedure”) che fondano l’istituto della protezione internazionale, diviso in riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
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uff.: Torino (Italia) e Valencia (Spagna)
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