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Visto di ingresso e permesso di soggiorno in Italia

L’art. 4, c. 1, D. Lgs.286/1998 disciplina l’ingresso dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato italiano. La possibilità di effettuare tale ingresso è subordinata all’ottenimento di un visto (nella forma di un timbro o di un adesivo apposto sul passaporto) rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane nel Paese di origine o di stabile residenza dello straniero.

Esistono varie tipologie di visto, corrispondenti al motivo dell’ingresso dello straniero in Italia (ad esempio motivi familiari, di turismo, studio, lavoro subordinato, ecc.). Per il rilascio di ciascun tipo di visto sono previste dalla normativa italiana requisiti differenti, da valutare caso per caso.

Salvo che si tratti di ingresso per motivi di turismo – a seguito dell’ottenimento del relativo visto che consente il soggiorno sul territorio nazionale e nell’area Schengen per un periodo di al massimo 3 mesi, ai sensi dell’art. 5, c. 3, D. Lgs. 286/1998 – entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo straniero deve munirsi di permesso di soggiorno, con domanda formulata al questore della provincia in cui lo straniero si trova (art. 5, c. 2, D. Lgs. 286/1998).

Il permesso di soggiorno è rilasciato – previa sottoposizione dello straniero a rilievi fotodattiloscopici (prelievo delle impronte digitali) – per gli stessi motivi per i quali è stato emesso il relativo visto di ingresso (art. 5, cc. 2 e 2-bis, D. Lgs. 286/1998).

Per i soggiorni per motivi di turismo, in forza di visto o permesso rilasciato dall’Italia o altro Stato dell’Unione europea valido per il soggiorno in Italia – salvo che il cittadino straniero sia stato sottoposto a controllo da parte della polizia di frontiera all’ingresso in Italia (è il caso dei voli diretti con destinazione Italia, provenienti da Paesi situati fuori dall’area Schengen) – entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo straniero deve dichiarare la presenza al questore del luogo in cui si trova (art. 5, c. 7, D. Lgs. 286/1998).

Almeno 60 giorni prima – e al massimo fino a 60 giorni dopo – la scadenza del permesso di soggiorno, lo straniero deve chiederne il rinnovo al questore della provincia in cui dimora. Il rinnovo di tale permesso è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio, nonché alla presenza di ulteriori requisiti (quale l'assenza di precedenti penali) previsti per legge (art. 5, c. 4, D. Lgs. 286/1998).